Procedimento
All'interessato è rilasciata, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti che verranno svolti e la durata del procedimento.
L'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, a registrare la dichiarazione resa, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, oppure a comunicare al dichiarante la motivata irricevibilità dell'istanza.
Di seguito qualora le verifiche sul procedimento diano esito negativo, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto. L'interessato ha diritto a presentare per iscritto, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione sospende i termini, che ricominciano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni sono indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione anagrafica precedente.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata senza ulteriori comunicazioni.
Per inserimenti in convivenza anagrafica, residenza temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea) e registrazione della convivenza di fatto è necessario prendere appuntamento con l'Ufficio